Per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 è dovuta l’imposta, e in presenza di terreni e fabbricati di proprietà del deceduto, deve sempre essere presentata dichiarazione di successione.
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti benie diritti:
- beni immobili e diritti reali immobiliari;
- azioni e quote di partecipazione al capitale di società;
- obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
- aziende;
- crediti e denaro;
- beni mobili (gioielli, mobili).
Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione in presenza dei beni sopra elencati, salvo l’esonero per i parenti in linea retta (coniuge, figli legittimi o naturali e loro discendenti, genitori, ecc.) se nell’asse ereditario non sono compresi immobili e il patrimonio del deceduto non supera € 25.822,85.
Se il beneficiario del trasferimento è il coniuge, i figli e/o i genitori non si paga fino a 1.000.000 di euro a beneficiario; se il beneficiario è una persona portatrice di handicap grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92 non si paga fino a 1.500.000 euro, che non si cumula con altre franchigie e non tiene conto del rapporto di parentela; se beneficiari sono fratelli o sorelle non si paga fino a 100.000 euro a beneficiario.
Per la determinazione della franchigia da applicare nel calcolo dell’imposta di successione bisogna tener conto del valore di tutte le donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario, comprese quelle poste in essere nel periodo in cui l’imposta era stata abrogata, vale a dire tra il 25 ottobre 2001 e il 29 novembre 2006. Per maggiori dettagli consultare la circolare n. 3 del 22 gennaio 2008 dell’Agenzia delle entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebb3f94a24e3310/circolare3_2008.pdf)
La dichiarazione deve essere presentata, presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza (domicilio fiscale) del defunto, entro 12 mesi dall’apertura della successione, generalmente coincidente con la data di morte del de cuius, su apposito modulo (modello 4).
I beneficiari o gli eredi devono compilare il modello F23 con i dovuti importi da pagare, che va presentato contestualmente alla denuncia di successione.
I codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento - F23 - sono i seguenti:
- 649T, per l’imposta ipotecaria;
- 737T, per l’imposta catastale;
- 456T, per l’imposta di bollo;
- 778T, per la tassa ipotecaria.
La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). Nella denuncia di successione gli immobili vengono riportati con il valore catastale e non con quello di mercato.
Il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
- 110, per la prima casa
- 120, per i fabbricati dei gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40, 8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.
Entro 30 giorni dalla dichiarazione di successione, deve essere presentata all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio la richiesta di voltura catastale - il cui importo è pari a € 69,62 per ciascuna voltura -con allegata copia della denuncia di successione; tale domanda deve essere presentata in un solo Ufficio Provinciale che provvederà alla liquidazione dell’importo da pagare e ad inoltrare agli eventuali altri competenti Uffici del Territorio la richiesta per gli immobili o terreni nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove questi si trovano.
COME CALCOLARE L’IMPOSTA
Soggetti
|
Imposta di successione
(sul valore netto)
|
Imposta ipotecaria
|
Imposta catastale
|
Imposta di bollo
|
Tassa ipotecaria
|
Tributi speciali
|
Coniuge
Parenti in linea retta
|
Non si paga fino a 1.000.000 di euro a beneficiario
sulla parte eccedente si paga il 4%
|
2%
(minimo
€ 168)
(€ 168 se uno degli eredi usufruisce del beneficio prima casa)
|
1%
(minimo
€ 168)
(€ 168 se uno degli eredi usufruisce del beneficio prima casa)
|
€ 58,48
per ogni Conservatoria
|
€ 35,00
per ogni Conservatoria
|
Sono variabili, con un minimo di
€ 69,62
|
Fratelli Sorelle
|
Non si paga fino a 100.000 euro a beneficiario
sulla parte eccedente si paga il 6%
|
2%
(minimo
€ 168)
(€ 168 se uno degli eredi usufruisce del beneficio prima casa)
|
1%
(minimo
€ 168)
(€ 168 se uno degli eredi usufruisce del beneficio prima casa)
|
€ 58,48
per ogni Conservatoria
|
€ 35,00
per ogni Conservatoria
|
Sono variabili, con un minimo di
€ 69,62
|
Parenti fino al 4° grado
Affini in linea retta
Affini entro il 3° grado
|
6%
Senza franchigia
|
2%
(minimo
€ 168)
(€ 168 se uno degli eredi usufruisce del beneficio prima casa)
|
1%
(minimo
€ 168)
(€ 168 se uno degli eredi usufruisce del beneficio prima casa)
|
€ 58,48
per ogni Conservatoria
|
€ 35,00
per ogni Conservatoria
|
Sono variabili, con un minimo di
€ 69,62
|
Altri soggetti
|
8%
Senza franchigia
|
2%
(minimo
€ 168)
(€ 168 se uno degli eredi usufruisce del beneficio prima casa)
|
1%
(minimo
€ 168)
(€ 168 se uno degli eredi usufruisce del beneficio prima casa)
|
€ 58,48
per ogni Conservatoria
|
€ 35,00
per ogni Conservatoria
|
Sono variabili, con un minimo di
€ 69,62
|
Passaggi di aziende o partecipazioni societarie
Non sono soggetti ad imposta di successione e donazione i trasferimenti effettuati anche tramite i “patti di famiglia”, a favore di discendenti (figli, nipoti figli di figlio, ecc.) che hanno per oggetto:
- aziende o rami di aziende;
- azioni o partecipazioni in società di persone;
- azioni o partecipazioni in società di capitali, cooperative o società di mutua assicurazione se viene acquisito o integrato (somma con le quote possedute in precedenza dal beneficiario) il controllo della società (maggioranza o influenza dominante in assemblea ordinaria).
a condizione che i beneficiari esercitino l’attività di impresa o di controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di apertura della successione e che rendano contestualmente alla successione, o donazione, un’apposita dichiarazione.
Il mancato rispetto del termine di 5 anni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del pagamento dell’imposta di successione (eventualmente dovuta) più le sanzioni e gli interessi.
Per quanto riguarda la donazione in vita (trasferimento patrimoniale a titolo gratuito) - atto che avviene alla presenza di un notaio – le imposte dovute sono analoghe a quelle previste per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006.