E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 18 giugno il D.M. in attuazione del comma 298 della Finanziaria 2007: Contributo di 200 euro per l’acquisto di un personal computer a favore dei co.co.co e co.co.pro. Domani, martedì 19 giugno alle ore 11,30 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del provvedimento.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 Giugno 2007
Criteri e modalita' per la concessione di contributi per l'acquisto
dei PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di
collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art.
1, comma 298, il quale prevede che nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo (di seguito: "Fondo") di 10 milioni di euro per l'anno 2007,
destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i lavoratori a progetto, per le spese
documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di
un personal computer nuovo di fabbrica (di seguito: "PC") secondo
modalita', limiti e criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita', in considerazione dell'ammontare della
dotazione del Fondo, di limite l'accesso al contributo ai soggetti di
eta' non superiore a venticinque anni, al fine di agevolare
prioritariamente l'attivita' di prima occupazione;
Ritenuta l'opportunita', al fine di un'attuazione piu' rapida ed
efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere il contributo
sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita
praticato all'atto dell'acquisto del PC dal rivenditore degli
strumenti informatici, con diritto di questi al rimborso della
riduzione medesima;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di continuare ad avvalersi per
la realizzazione dell'intervento di cui trattasi della collaborazione
di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e di Poste italiane
S.p.a., in quanto le stesse societa' in passato hanno gestito in
maniera soddisfacente l'attuazione di analoghi interventi pubblici;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo
1. Soggetti destinatari dei benefici di cui al presente decreto (di
seguito: "beneficiari") sono i cittadini italiani residenti in Italia
ed iscritti all'Anagrafe tributaria di eta' non superiore ai
venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007, che risultano
titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
a) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi
dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 62 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge
delega 14 febbraio 2003, n. 30.
2. Il requisito della titolarita' di uno dei contratti di cui al
comma 1 deve essere posseduto all'atto dell'acquisto del PC. In
deroga alla disposizione di cui al precedente periodo possono
accedere al contributo anche i titolari di un contratto scaduto nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai beneficiari che acquistano un PC di qualsiasi prezzo, marca e
tipo, avente la configurazione di cui al comma 4, e' concesso
all'atto dell'acquisto un contributo di 200 euro.
4. Al fine del contributo di cui al presente decreto per "PC" si
intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato
di garanzia e di assistenza tecnica e costituito dai seguenti
elementi:
a) un'unita' centrale e unita' disco rigido interno;
b) una scheda di gestione dell'audio e del video;
c) un dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera,
mouse);
d) un lettore CD Rom o DVD;
e) un sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi
di produttivita' o gestionali;
f) la predisposizione per l'accesso ad internet (modem ovvero
scheda di rete).
5. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO
9001.2, nonche' della certificazione rilasciata dal produttore ovvero
dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo
pre-installato.
6. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte
del sistema operativo, purche' comprendente almeno gli elementi di
cui alle lettere a), e) ed f), del comma 4.
7. Per il conseguimento del contributo l'acquisto del PC deve
essere effettuato e registrato dal rivenditore sul sito internet di
cui all'art. 3, comma 1, entro il 31 dicembre 2007.
Art. 2.
Modalita' di conseguimento del contributo
1. I beneficiari che intendono conseguire il contributo devono
recarsi presso uno dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa
nelle forme previste all'art. 3, comma 1.
2. I beneficiari sono tenuti ad esibire al rivenditore il proprio
tesserino di codice fiscale ovvero la tessera sanitaria rilasciata
dall'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle
finanze, nonche' la carta di identita' o altro valido documento di
riconoscimento ai fini della identificazione personale ed a fornire
gli estremi del contratto di lavoro indicando i dati del datore di
lavoro.
3. Il rivenditore inserisce le informazioni nei campi appositamente
predisposti sul foglio elettronico di prenotazione vendita, presente
sul sito di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo
reale per l'assenso alla vendita e la successiva stampa automatica
del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Il beneficiario sottoscrive il modulo di dichiarazione
sostitutiva relativa alla sua condizione di lavoro necessaria per
l'ottenimento del contributo e lo consegna al rivenditore.
5. Il rivenditore invia con cadenza mensile al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, per posta e
in busta chiusa, i moduli di dichiarazione associati alle transazioni
di vendita effettuate, allegando a ciascuno modulo la fotocopia del
documento di riconoscimento del beneficiario.
6. Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione
dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, dal prezzo complessivo di
acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto
commerciale.
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il Dipartimento del tesoro provvede a mettere a disposizione dei
rivenditori un apposito sito internet nel portale www.tesoro.it,
attraverso cui i rivenditori devono dichiarare l'adesione
all'iniziativa denominata "PC per i Co.Co.Co.", fornendo gli estremi
identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo
indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla
Camera di commercio, nonche' manifestare l'accettazione delle
condizioni riportate nel sito medesimo. I rivenditori gia' iscritti
ad analoghi progetti possono richiedere di aderire all'iniziativa
utilizzando l'apposito foglio elettronico predisposto sul predetto
sito.
2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore, i punti
vendita devono esporre la vetrofania riportante il logo
dell'iniziativa, reso disponibile sul sito di cui al comma 1.
3. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto
la propria responsabilita' l'identita' del beneficiario, accede alla
propria area riservata sul sito di cui al comma 1 e compila
l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi
all'operazione e, specificatamente, il numero di codice fiscale
dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione e il
numero di partita IVA del datore di lavoro. Ricevuto l'assenso alla
vendita ed acquisito il modulo di dichiarazione firmato dal
beneficiario, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC
oggetto della transazione, il numero identificativo e la data dello
scontrino fiscale emesso.
4. L'operazione di cui al comma 3 e' automaticamente inibita in
caso di esaurimento della disponibilita' del Fondo, nonche' in caso
di cumulo con le analoghe iniziative "VolaconInternet" (progetto PC
ai giovani) e "Un c@ppuccino per un PC", gia' promosse dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
5. A fronte di ogni vendita effettuata al rivenditore e'
riconosciuto un rimborso pari all'ammontare della riduzione di prezzo
praticata, nei limiti delle disponibilita' del Fondo rese note sul
sito di cui al comma 1. I rimborsi sono corrisposti mensilmente ai
rivenditori, secondo le indicazioni da essi fornite all'atto
dell'adesione all'iniziativa, mediante bonifico su conto corrente
bancario ovvero su conto corrente postale, previo pagamento da parte
loro, della commissione dovuta all'ente creditizio.
Art. 4.
Attivita' del Dipartimento del Tesoro e degli organismi esterni di
collaborazione
1. Per l'attuazione dell'intervento secondo le modalita' stabilite
dal presente decreto, il Dipartimento del tesoro si avvale, previa
stipula di apposita convenzione, della collaborazione di SOGEI -
Societa' generale d'informatica S.p.a. per quanto concerne le
seguenti attivita':
a) costituzione e gestione della banca dati dei beneficiari
previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di codice
fiscale;
b) realizzazione delle procedure informatizzate necessarie
all'accettazione della richiesta di adesione dei rivenditori, previo
riconoscimento degli stessi attraverso il numero di partita IVA;
c) supporto per le attivita' di monitoraggio dell'andamento
dell'intervento e di controllo a campione di una quota non inferiore
al cinque per cento delle dichiarazioni sostitutive rese dai
beneficiari;
d) calcolo e predisposizione del rimborso spettante ai
rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 5;
e) realizzazione e gestione delle sezioni del sito internet
necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;
f) gestione di un "call center" per l'assistenza
tecnico-operativa ai rivenditori.
2. Il Dipartimento del tesoro assicura, previa stipula di atto
convenzionale con Poste Italiane S.p.A., il pagamento del rimborso
spettante ai rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3,
comma 5.
3. Il Dipartimento del tesoro, nell'ambito dell'intervento di cui
al presente decreto svolge, in particolare, le seguenti attivita':
a) controllo, con il supporto di SOGEI, della regolarita' delle
transazioni effettuate dai rivenditori, nonche' verifica della
effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per i beneficiari
mediante controlli su un campione non inferiore al cinque per cento
dei beneficiari;
b) monitoraggio dell'andamento dell'intervento, con accertamento
alla data del 30 settembre 2007 delle residue disponibilita' del
Fondo.
Art. 5.
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene nei limiti
strettamente necessari per l'attuazione dell'intervento e nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4
relativi all'attuazione dell'intervento sono a carico del Fondo nella
misura massima del tre per cento delle sue disponibilita'.
2. La restante quota delle disponibilita' di cui al comma 1 e'
utilizzata per la concessione dei contributi.
3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione dell'intervento
secondo le modalita' di cui al presente decreto sono a carico delle
disponibilita' del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori
dal Dipartimento del tesoro, previa presentazione di fattura,
corredata della relativa documentazione di spesa.
4. Le risorse finanziarie necessarie per la concessione dei
contributi sono rese disponibili dal Dipartimento del tesoro a valere
sulle somme iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7.
Revoca del contributo
1. Nel caso in cui risulti che la concessione dei contributi
erogati ai sensi del presente decreto e' stata determinata da
dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali
effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento del
tesoro, previa contestazione, in esito a un procedimento in
contraddittorio, revoca il contributo e trasmette i relativi atti
all'Autorita' giudiziaria. Il contributo viene altresi' revocato nel
caso in cui il beneficiario non ottemperi alla richiesta
dell'Amministrazione di esibire l'originale del contratto di lavoro o
di trasmetterne copia autenticata secondo le forme di legge.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di rimborsare
all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al
tasso legale.
3. Nel caso in cui l'obbligato non ottemperi al versamento, il
recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo
stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione
a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 giugno 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 71