Nell’ambito della più ampia delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali (C. 1762), nella seduta della VI Commissione finanze della Camera, del 17 maggio scorso, il sottosegretario, Alfiero Grandi, in rappresentanza del Governo, sottolinea come alcuni elementi, intervenuti nel corso dell'esame, abbiamo oggettivamente mutato il carattere del provvedimento, richiamando a tale proposito, da un lato, la scelta del Governo di non considerare più il disegno di legge come provvedimento collegato alla manovra finanziaria e, dall'altra, la completa riscrittura dell'articolo 1, proposta dall'emendamento 1.1 del Governo, con la quale si elimina la previsione secondo la quale, dall'intervento legislativo, dovrebbero derivare maggiori entrate per l'Erario, pari ad 1,1 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro a decorrere dal 2008. Da tali elementi discende, in primo luogo, la conseguenza che gli interventi di riforma previsti dal disegno di legge non recano maggiori entrate, e potranno pertanto essere realizzati, se costosi, quando e nella misura in cui saranno reperite, in sede di legge finanziaria, le risorse necessarie a implementarli. Con specifico riferimento all'articolo 1, sottolinea come la scelta di modificare il contenuto di tale disposizione non implica, come già ricordato dallo stesso presidente del Consiglio, una rinuncia del Governo a perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione delle aliquote sulle diverse tipologie di redditi di capitale. Tale scelta discende, infatti, esclusivamente dall'emergere di talune difficoltà nella realizzazione dell'armonizzazione, difficoltà che hanno consigliato di non affrontare ora tale tematica, raccogliendo l'esigenza, segnalata da più parti, di evitare una segmentazione del mercato degli strumenti finanziari, e determinare incrementi di tassazione. In tale contesto, anche rispondendo a taluni rilievi in tal senso espressi dal deputato Leo, sottolinea come l'Esecutivo, nel riformulare la norma di delega dell'articolo 1, non intenda operare surrettiziamente una riforma delle aliquote, che sarà, invece, realizzata in termini chiari, e nell'ambito di un aperto dibattito politico. In ogni caso, la nuova disposizione di delega prefigura un futuro intervento in questo campo, prevedendo, alla lettera h), che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano gli accorgimenti informatici necessari a consentire le successive modifiche normative concernenti le aliquote, al fine di evitare, in quella sede, l'insorgere di problemi tecnici, e di consentire ai contribuenti di avere un quadro chiaro sulle conseguenze di tale riforma. Non ritiene, per altro verso, che le disposizioni di delega di cui all'articolo 1 possano determinare conseguenze problematiche sulle imprese finanziarie, ferma restando, ovviamente, la necessità di stabilire l'algoritmo per la definizione dell’equalizzatore previsto dalla lettera d), il quale potrà poi essere applicato dagli intermediari senza particolari difficoltà. Il sottosegretario Grandi, evidenzia, quindi, la grande rilevanza delle misure recate dall'articolo 2, relative al sistema della riscossione coattiva, evidenziando, altresì, l'importanza della previsione di cui all'articolo 5 che, nel delegare il Governo alla redazione di uno o più testi unici delle disposizioni tributarie statali, costituirà un deterrente rispetto agli eccessi di produzione normativa in tale, delicato e complesso, settore dell'ordinamento nazionale. Con riferimento all'articolo 4, recante la riforma del sistema estimativo, condivide pienamente l'emendamento 4.1 del relatore, il quale consente, tra l'altro, di chiarire che tale riforma avverrà senza alcun incremento del gettito complessivo, anche attraverso interventi di riparametrazione di tutte le imposte dei redditi che possano essere influenzate dal valore catastale degli immobili. Al riguardo, con riferimento alle perplessità espresse dal deputato Vichi, circa la determinazione su base patrimoniale dei nuovi estimi, sottolinea come, sul piano della logica economica, patrimonio e reddito possano essere visti come due facce della medesima realtà, laddove si consideri che il reddito prodotto da un determinato bene patrimoniale, quale ad esempio la casa, rappresenta il frutto dell'applicazione di un determinato coefficiente di redditività al valore patrimoniale di tale bene. Rileva, inoltre, come l'intervento riformatore recato dall'articolo 4 potrà essere realizzato senza alcun finanziamento specifico, risultando pertanto realistico ipotizzare che tale riforma possa essere conclusa entro il 2010. In tale contesto appare possibile immaginare una fase nella quale il nuovo ed il vecchio regime si sovrappongano, in via transitoria, prima di passare definitivamente ai nuovi estimi, che consentiranno di eliminare le iniquità, e il carattere, spesso erratico, delle attuali valutazioni catastali. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, concernente la riduzione dell'imposizione sugli immobili, Grandi rileva come il Governo non avesse ritenuto di formulare una disposizione specifica in materia, valutando sufficiente, a tal fine, il riferimento all'invarianza del gettito delle imposte erariali e comunali contenute nell'articolo 4. In ogni caso, la proposta emendativa del relatore corrisponde all'esigenza, espressa da larghi settori della maggioranza, di anticipare la riduzione dell'Ici rispetto al pieno completamento della riforma del catasto. In tale prospettiva il Governo ha espresso la propria disponibilità rispetto a tale proposta di origine parlamentare, che potrà eventualmente essere, ulteriormente, migliorata nel corso dell'esame. Nel merito, ritiene condivisibile ridurre l'Ici sulle case di prima abitazione, nonché alleggerire le imposte sui redditi relative ai redditi da locazione, sia pure stabilendo specifiche modalità di fruizione di tali agevolazioni ed assicurando la garanzia degli equilibri finanziari dei comuni. Parimenti significativa appare la previsione, contenuta nel medesimo articolo aggiuntivo 4.01, concernente l'esenzione Ici dei fabbricati di proprietà pubblica oggetto di lavori di recupero e destinati al mercato dell'offerta pubblica di alloggi, ritenendo che tale previsione possa costituire uno strumento utile, anche se non definitivo, per incrementare l'offerta di alloggi pubblici, che è ormai discesa a livelli molto preoccupanti. Per quanto riguarda la definizione quantitativa di tali interventi agevolativi, sottolinea come ciò potrà avvenire nel momento in cui sarà stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili a tal fine, ritenendo che ogni anticipazione in merito sarebbe al momento prematura, costituendo, inoltre, un elemento di confusione nei confronti dei contribuenti. Conferma, peraltro, come il Governo, per l'adozione di tali misure agevolative, non intenda, al momento, utilizzare strumenti legislativi diversi dal disegno di legge in discussione. Il sottosegretario comprende, quindi, l'esigenza, emersa nel corso della discussione, di conoscere quanto prima gli orientamenti dell'Esecutivo in merito all'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento, rilevando, al riguardo, come sia ipotizzabile il ricorso a modalità di confronto informali, attraverso le quali il Parlamento potrà avere conoscenza delle bozze degli schemi di decreto legislativo che saranno progressivamente predisposte dal Governo.